1. Su ciascuna delle rotte specificate, i servizi convenuti avranno come principale obiettivo la messa in opera, ad un coefficiente di utilizzazione ritenuto ragionevole, di una capacita' adattata alle necessita' normali e ragionevolmente prevedibili del traffico aereo internazionale in provenienza o diretto al territorio della Parte contraente che avra' designato l'impresa che gestisce i detti servizi. 2. Tuttavia, l'impresa designata da una delle Parti contraenti potra' soddisfare le necessita' del traffico tra i territori degli Stati terzi situati sulle rotte specificate e il territorio dell'altra Parte contraente, tenuto conto dei servizi locali e regionali. 3. Per far fronte alle esigenze di un traffico imprevisto o momentaneo su quelle stesse rotte, le imprese designate si accorderanno su alcune misure appropriate per far fronte a tale aumento temporaneo del traffico. Esse ne sottoporranno il risultato all'approvazione delle autorita' aeronautiche delle due Parti contraenti. 4. Nel caso in cui l'impresa designata da una delle Parti contraenti non desiderasse utilizzare su una o piu' rotte sia una parte, che la totalita' della capacita' di trasporto che essa sarebbe in grado di offrire in base ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, essa potra' accordarsi con l'impresa designata dall'altra Parte contraente al fine di trasferire a quest'ultima, per un periodo di tempo determinato, la totalita' od una parte della capacita' di trasporto in causa.

Testo vigente dal 24 settembre 1975

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