Esigendolo le circostanze locali, le Autorita' doganali dei due Paesi potranno concedere, nei limiti del possibile, e se occorre, di comune accordo, che per determinati traffici di frontiera ed in determinati punti del confine, sia fatta eccezione alla regola che il traffico delle merci deve svolgersi per le vie doganali. Quando questa necessita' sia riconosciuta, si prescindera' dall'esigere speciali indennita' per le operazioni doganali compiute fuori dogana o fuori dell'orario normale di ufficio.

Testo vigente dal 3 aprile 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-02-25;167~art16 · fonte del testo