[1]Facilitazioni di passaggio
[2]Esigendolo le circostanze locali, le Autorita' doganali dei due Paesi potranno concedere, nei limiti del possibile e, se occorre, di comune accordo, che per determinati traffici di frontiera ed in determinati punti del confine, sia fatta eccezione alla regola che il traffico delle merci deve svolgersi per le vie doganali e durante le ore stabilite. Quando questa necessita' sia riconosciuta, si potra' prescindere, in via nomale, dall'esigere speciali indennita' per le operazioni doganali compiute fuori dogana e fuori dell'orario normale degli uffici.
Testo vigente dal 9 agosto 1955
