[1]Facilitazioni di passaggio

[2]Esigendolo le circostanze locali, le Autorita' doganali dei due Paesi potranno concedere, nei limiti del possibile e, se occorre, di comune accordo, che per determinati traffici di frontiera ed in determinati punti del confine, sia fatta eccezione alla regola che il traffico delle merci deve svolgersi per le vie doganali e durante le ore stabilite. Quando questa necessita' sia riconosciuta, si potra' prescindere, in via nomale, dall'esigere speciali indennita' per le operazioni doganali compiute fuori dogana e fuori dell'orario normale degli uffici.

Testo vigente dal 9 agosto 1955

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1955-06-28;635~art7 · fonte del testo