[1]Articolo IX

[2]1. Ciascuna Parte Contraente concedera' alla compagnia aerea designata di una Parte Contraente, su basi di reciprocita', il diritto di tenere, nei punti specificati nella tabella delle rotte sul territorio dell'altra Parte Contraente, quegli uffici e quel personale amministrativo, commerciale e tecnico, scelto fra cittadini di una delle due o di entrambe le Parti Contraenti, che possano essere necessari per le esigenze della compagnia aerea designata. L'impiego di cittadini di paesi terzi nel territorio di una delle Parti Contraenti sara' possibile solo su approvazione delle Autorita' Aeronautiche competenti. 2. Il personale dell'altra Parte Contraente o i cittadini di un paese terzo saranno soggetti alle leggi in materia di ammissione e soggiorno nel territorio dell'altra Parte Contraente quali le leggi, i regolamenti e le norme amministrative applicabili in tale territorio. 3. Il numero ed i nominativi di tale personale, citato al paragrafo (2) del presente Articolo, verranno sottoposti all'approvazione delle Autorita' Aeronautiche delle due Parti Contraenti.

Testo vigente dal 10 gennaio 1979

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1978-12-06;868~artix · fonte su Normattiva