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Il contributo dello Stato di cui alla lettera a) dell'art. 23 ha decorrenza da tre mesi prima della entrata in vigore della presente legge. I contributi di cui alla lettera b) dell'art. 23 hanno inizio dal 1 gennaio 1957. L'erogazione delle prestazioni di cui all'art. 6 avra' inizio a partire dal novantesimo giorno dell'iscrizione nei ruoli.
Testo in vigore dal 18 gennaio 1957 al 5 maggio 1957
