Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 maggio 1957 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Il contributo dello Stato di cui alla lettera a) dell'art. 23 ha decorrenza da tre mesi prima della entrata in vigore della presente legge. I contributi di cui alla lettera b) dell'art. 23 hanno inizio dal 1 gennaio 1957. L'erogazione delle prestazioni di cui all'art. 6 avra' inizio a partire dal novantesimo giorno dell'iscrizione nei ruoli. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 18 marzo 1957, n. 266
1Il D.P.R. 18 marzo 1957, n. 266 ha disposto (con l'art. 4, comma 4) che "Ai fini della erogazione delle prestazioni di cui allo art. 25, terzo comma, della legge, l'iscrizione negli elenchi si intende avvenuta alla data di presentazione delle singole notifiche". Ha inoltre disposto (con l'art. 30, commi 1 e 2) che "L'erogazione delle prestazioni ha inizio dal 1 luglio 1957. A tal fine il requisito di anzianita' di iscrizione negli elenchi previsto dall'art. 25, terzo comma, della legge, e' ridotto a trenta giorni". Ha inoltre disposto (con l'art. 40) che "Il presente decreto [...] ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge".
Testo in vigore dal 5 maggio 1957 al 16 dicembre 2010
