Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 marzo 1958 al 2 marzo 1968. Leggi il testo vigente →

Alle rendite per inabilita' permanente e per morte, sono applicabili le disposizioni contenute nel regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, nel regio decreto 15 dicembre 1936, n. 2276, nel regolamento approvato con regio decreto 25 gennaio 1937, n. 200, e successive modificazioni, aggiunte ed integrazioni. La retribuzione annua da assumersi come base per la liquidazione delle rendite e' fissata nella cifra di lire 1.000.000. Gli importi degli assegni una volta tanto per i casi di morte saranno stabiliti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Testo in vigore dal 6 marzo 1958 al 2 marzo 1968

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 100/1991

    Questione infondata
    2 marzo 1991

    Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 93 ("Assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive"), nel testo sostituito dall'art. 1 della legge 30 gennaio 1968, n. 47 e poi dall'art. 12 della legge 10 maggio 1982, n. 251, sollevata, in…

    Art. 24 cost. · Art. 38 cost. · Art. 53 cost. · Art. 5 Assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1958-02-20;93~art8 · fonte del testo