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((Alle rendite per inabilita' permanente e per morte e agli assegni una volta tanto in caso di morte sono applicabili le disposizioni contenute nel testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. La retribuzione annua da assumersi come base per la liquidazione delle rendite e' fissata nella cifra di lire 3 milioni; essa e' suscettibile di modifica ogni tre anni, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la sanita', su proposta del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in relazione alle variazioni intervenute su base nazionale nelle retribuzioni dei medici radiologi. La prima variazione si fara' con riferimento all'indice generale di dette retribuzioni accertate per l'anno 1968. L'importo dell'assegno in caso di morte e' pari ad un terzo della retribuzione annua assunta come base per la liquidazione della rendita, in caso di sopravvivenza del coniuge con figli aventi i requisiti di cui al n. 2 dell'articolo 85 del citato testo unico, a un quarto in caso di sopravvivenza del solo coniuge o dei soli figli aventi i detti requisiti, e ad un sesto negli altri casi previsti dal predetto articolo 85)).

Testo in vigore dal 2 marzo 1968 al 17 aprile 1975

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 100/1991

    Questione infondata
    2 marzo 1991

    Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 93 ("Assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive"), nel testo sostituito dall'art. 1 della legge 30 gennaio 1968, n. 47 e poi dall'art. 12 della legge 10 maggio 1982, n. 251, sollevata, in…

    Art. 24 cost. · Art. 38 cost. · Art. 53 cost. · Art. 5 Assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 2 marzo 1968

Confronto con la versione in vigore dal 6 marzo 1958 al 2 marzo 1968. 49 parole tolte, 176 parole aggiunte.

Alle rendite per inabilita' permanente e per mortetolto: , aggiunto: e agli assegni una volta tanto in caso di morte sono applicabili le disposizioni contenute nel tolto: regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, nel regio decreto 15 dicembre 1936, n. 2276, nel regolamento approvato con regio decreto 25 gennaio 1937 aggiunto: testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. tolto: 200, e successive modificazioni, aggiunte ed integrazioni aggiunto: 1124. La retribuzione annua da assumersi come base per la liquidazione delle rendite e' fissata nella cifra di lire tolto: 1.000.000. Gli importi degli assegni una volta tanto per i casi di morte saranno stabiliti dal aggiunto: 3 milioni; essa e' suscettibile di modifica ogni tre anni, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza socialeaggiunto: , di concerto con il Ministro per la sanita', su proposta del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in relazione alle variazioni intervenute su base nazionale nelle retribuzioni dei medici radiologi. La prima variazione si fara' con riferimento all'indice generale di dette retribuzioni accertate per l'anno 1968. L'importo dell'assegno in caso di morte e' pari ad un terzo della retribuzione annua assunta come base per la liquidazione della rendita, in caso di sopravvivenza del coniuge con figli aventi i requisiti di cui al n. 2 dell'articolo 85 del citato testo unico, a un quarto in caso di sopravvivenza del solo coniuge o dei soli figli aventi i detti requisiti, e ad un sesto negli altri casi previsti dal predetto articolo 85.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-02-20;93~art8 · fonte del testo