Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 aprile 1940 al 10 settembre 1942. Leggi il testo vigente →

Possono conseguire, a domanda, la nomina a sottotenente di complemento della Regia guardia di finanza, senza esami, qualora posseggano i requisiti di cittadinanza e di condotta richiesti per la nomina in servizio permanente, e siano dichiarati idonei secondo le norme stabilite dal regolamento:

  • a)i marescialli e i brigadieri della Regia guardia di finanza congedati, che siano provvisti del diploma di maturita' classica o scientifica o di altro titolo di studio equipollente, qualunque sia il periodo di servizio da sottufficiale prestato nel Corpo;
  • b)i marescialli e i brigadieri della Regia guardia di finanza congedati, che abbiano conseguita l'ammissione al liceo classico o scientifico, o all'istituto tecnico superiore, o posseggano altro titolo di studio equipollente, purche' contino sei anni di servizio da sottufficiale nel Corpo;
  • c)i marescialli maggiori della Regia guardia di finanza, all'atto della loro cessazione dal servizio, purche' abbiano acquisito in via normale il diritto al collocamento a riposo, per aver compiuto il periodo minimo di servizio all'uopo prescritto.

Testo in vigore dal 19 aprile 1940 al 10 settembre 1942

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-03-20;234~art2 · fonte del testo