Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 aprile 1955 al 17 aprile 1977. Leggi il testo vigente →
I premi, le borse di studio e i sussidi di cui all'art. 1 sono attribuiti dal Ministero degli affari esteri:
- a)su indicazione delle Rappresentanze diplomatiche italiane se si tratta di cittadini italiani residenti stabilmente all'estero;
- b)su indicazione delle Rappresentanze diplomatiche italiane, d'intesa con le Autorita' competenti locali, qualora si tratti di cittadini stranieri;
- c)su indicazione di Commissioni interne nominate dal Ministero degli affari esteri negli altri casi. Di tali Commissioni sono chiamati a far parte professori universitari di ruolo competenti per materia e un rappresentante designato dal Ministero della pubblica istruzione. L'ammontare dei premi e sussidi di cui alla lettera b) dell'art. 1 non potra' superare, in ogni caso, il 15 per cento della somma stanziata nel relativo capitolo.
Testo in vigore dal 27 aprile 1955 al 17 aprile 1977
