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I premi, le borse di studio e i sussidi di cui all'art. 1 sono attribuiti dal Ministero degli affari esteri:

  • a)su indicazione delle Rappresentanze diplomatiche italiane se si tratta di cittadini italiani residenti stabilmente all'estero;
  • b)su indicazione delle Rappresentanze diplomatiche italiane, d'intesa con le Autorita' competenti locali, qualora si tratti di cittadini stranieri;
  • c)su indicazione di Commissioni interne nominate dal Ministero degli affari esteri negli altri casi. Di tali Commissioni sono chiamati a far parte professori universitari di ruolo competenti per materia e un rappresentante designato dal Ministero della pubblica istruzione. L'ammontare dei premi e sussidi di cui alla lettera b) dell'art. 1 non potra' superare, in ogni caso, il 15 per cento della somma stanziata nel relativo capitolo.

Testo in vigore dal 27 aprile 1955 al 17 aprile 1977

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urn:nir:stato:legge:1955-04-11;288~art2 · fonte del testo