Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 aprile 1977 al 15 novembre 1994. Leggi il testo vigente →

((I premi, le borse di studio ed i sussidi di cui alla lettera a) dell'articolo 1 sono concessi su indicazione delle rappresentanze diplomatiche italiane nei Paesi di residenza degli interessati, siano essi cittadini italiani o stranieri ovvero apolidi. I premi ed i sussidi di cui alle lettere b), c) e d) sono concessi su indicazione di apposite commissioni, costituite dal Ministero degli affari esteri, cui saranno chiamati a partecipare professori universitari di ruolo competenti per materia e un rappresentante designato dal Ministero della pubblica istruzione. L'ammontare dei premi e sussidi di cui alla lettera b) dell'articolo 1 non potra' superare, in ogni caso, il 15 per cento della somma stanziata nel relativo capitolo)).

Testo in vigore dal 17 aprile 1977 al 15 novembre 1994

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 17 aprile 1977

Confronto con la versione in vigore dal 27 aprile 1955 al 17 aprile 1977. 58 parole tolte, 49 parole aggiunte in 4 capoversi.

I premi, le borse di studio tolto: e aggiunto: ed i sussidi di cui tolto: all'art. 1 sono attribuiti dal Ministero degli affari esteri:

tolto: a) aggiunto: alla lettera a) dell'articolo 1 sono concessi su indicazione delle tolto: Rappresentanze diplomatiche italiane se si tratta di cittadini italiani residenti stabilmente all'estero;

tolto: b) su indicazione delle Rappresentanze diplomatiche italiane, d'intesa con le Autorita' competenti locali, qualora si tratti di cittadini stranieri;

tolto: c) aggiunto: rappresentanze diplomatiche italiane nei Paesi di residenza degli interessati, siano essi cittadini italiani o stranieri ovvero apolidi. I premi ed i sussidi di cui alle lettere b), c) e d) sono concessi su indicazione di tolto: Commissioni interne nominate aggiunto: apposite commissioni, costituite dal Ministero degli affari esteri tolto: negli altri casi. Di tali Commissioni sono chiamati a far parteaggiunto: , cui saranno chiamati a partecipare professori universitari di ruolo competenti per materia e un rappresentante designato dal Ministero della pubblica istruzione. L'ammontare dei premi e sussidi di cui alla lettera b) tolto: dell'art. aggiunto: dell'articolo 1 non potra' superare, in ogni caso, il 15 per cento della somma stanziata nel relativo capitolo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1955-04-11;288~art2 · fonte del testo