Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 marzo 1926 al 30 marzo 1926. Leggi il testo vigente →
[1]L'avanzamento per tutte le armi e corpi, avviene ad anzianita' ed a scelta od esclusivamente a scelta come risulta dalla tabella seguente:
[2]Parte di provvedimento in formato grafico
[3]------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di modifica da parte del Regio D.L. 31 marzo 1926, n. 537, convertito senza modificazioni dalla L. 25 giugno 1926, n. 1262, e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo dello stesso.
Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 30 marzo 1926
