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[1]((L'avanzamento per tutte le armi e corpi, fino al grado di generale di divisione incluso, avviene ad anzianita' ed a scelta od esclusivamente a scelta come risulta dalla tabella che segue.
[2]L'avanzamento al grado di generale di corpo d'armata ha luogo secondo le norme indicate nell'art. 77-bis)). 12
Gli interventi su questo articolo(5)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 31 marzo 1926, n. 537, convertito senza modificazioni dalla L. 25 giugno 1926, n. 1262, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "a modificazione di quanto e' stabilito dalla tabella, l'avanzamento ai gradi di maggiore e tenente colonnello nel ruolo dei farmacisti militari ha luogo rispettivamente a «scelta per titoli ed esami» e ad «anzianita' o scelta con esame (facoltativo)»".
Il Regio D.L. 16 maggio 1926, n. 855, convertito senza modificazioni dalla L. 21 novembre 1926, n. 2147, ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che "Dagli esperimenti di cui all'art. 3 della legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito sono dispensati i tenenti colonnelli che durante la guerra 1915-1918 abbiano tenuto lodevolmente per almeno tre mesi in zona di operazione il comando di reggimento o di unita' organicamente devoluta al comando di un colonnello, oppure quelli che siano stati investiti con apposito provvedimento delle funzioni del grado superiore".
Il Regio D.L. 16 dicembre 1926, n. 2121, convertito con modificazioni dalla L. 22 novembre 1928, n. 2781, ha disposto (con l'art. 4, comma 4) che "E' abrogata nella tabella riportata nell'art. 3 della citata legge la colonna relativa al ruolo tecnico d'artiglieria".
Il Regio D.L. 20 gennaio 1927, n. 119, convertito senza modificazioni dalla L. 18 dicembre 1927, n. 2456, ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che "a modificazione di quanto e' stabilito dalla tabella, l'avanzamento al grado di maggiore nel corpo sanitario (ufficiali medici e chimici-farmacisti) e nel corpo di amministrazione, ha luogo ad «anzianita', previo esame di idoneita'» e a «scelta con esame (facoltativo)»".
Il Regio D.L. 31 dicembre 1927, n. 2504, convertito senza modificazioni dalla L. 13 novembre 1928, n. 2501, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Al primo comma dell'art. 3 della legge 11 marzo 1926, mero 398, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, quale risulta modificato dall'art. 2 del R. decreto-legge 30 ottobre 1927, n. 2025, sono sostituiti i seguenti: «L'avanzamento per tutte le armi e corpi, fino al grado di generale di brigata o di maggior generale incluso, avviene ad anzianita' ed a scelta od esclusivamente a scelta come risulta dalla tabella che segue. «L'avanzamento al grado di generale di corpo d'armata e a quello di generale di divisione e gradi corrispondenti ha luogo secondo norme speciali»".
Testo in vigore dal 1 gennaio 1928 al 16 dicembre 2009
