Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 marzo 1926 al 1 gennaio 1927. Leggi il testo vigente →

[1]L'avanzamento per tutte le armi e corpi, avviene ad anzianita' ed a scelta od esclusivamente a scelta come risulta dalla tabella seguente:

[2]Parte di provvedimento in formato grafico 12

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

1

Il Regio D.L. 31 marzo 1926, n. 537, convertito senza modificazioni dalla L. 25 giugno 1926, n. 1262, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "a modificazione di quanto e' stabilito dalla tabella, l'avanzamento ai gradi di maggiore e tenente colonnello nel ruolo dei farmacisti militari ha luogo rispettivamente a «scelta per titoli ed esami» e ad «anzianita' o scelta con esame (facoltativo)»".

2

Il Regio D.L. 16 maggio 1926, n. 855, convertito senza modificazioni dalla L. 21 novembre 1926, n. 2147, ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che "Dagli esperimenti di cui all'art. 3 della legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito sono dispensati i tenenti colonnelli che durante la guerra 1915-1918 abbiano tenuto lodevolmente per almeno tre mesi in zona di operazione il comando di reggimento o di unita' organicamente devoluta al comando di un colonnello, oppure quelli che siano stati investiti con apposito provvedimento delle funzioni del grado superiore".

Testo in vigore dal 30 marzo 1926 al 1 gennaio 1927

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 marzo 1926

Confronto con la versione in vigore dal 15 marzo 1926 al 30 marzo 1926. 67 parole tolte.

tolto: ------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di modifica da parte del Regio D.L. 31 marzo 1926, n. 537, convertito senza modificazioni dalla L. 25 giugno 1926, n. 1262, e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo dello stesso.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Le note di aggiornamento ufficiali

  • Il Regio D.L. 31 marzo 1926, n. 537, convertito senza modificazioni dalla L. 25 giugno 1926, n. 1262, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "a modificazione di quanto e' stabilito dalla tabella, l'avanzamento ai gradi di maggiore e tenente colonnello nel ruolo dei farmacisti militari ha luogo rispettivamente a «scelta per titoli ed esami» e ad «anzianita' o scelta con esame (facoltativo)»".

  • Il Regio D.L. 16 maggio 1926, n. 855, convertito senza modificazioni dalla L. 21 novembre 1926, n. 2147, ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che "Dagli esperimenti di cui all'art. 3 della legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito sono dispensati i tenenti colonnelli che durante la guerra 1915-1918 abbiano tenuto lodevolmente per almeno tre mesi in zona di operazione il comando di reggimento o di unita' organicamente devoluta al comando di un colonnello, oppure quelli che siano stati investiti con apposito provvedimento delle funzioni del grado superiore".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1926-03-11;398~art3 · fonte del testo