Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 1927 al 4 marzo 1927. Leggi il testo vigente →
[1]L'avanzamento per tutte le armi e corpi, avviene ad anzianita' ed a scelta od esclusivamente a scelta come risulta dalla tabella seguente:
Gli interventi su questo articolo(3)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 31 marzo 1926, n. 537, convertito senza modificazioni dalla L. 25 giugno 1926, n. 1262, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "a modificazione di quanto e' stabilito dalla tabella, l'avanzamento ai gradi di maggiore e tenente colonnello nel ruolo dei farmacisti militari ha luogo rispettivamente a «scelta per titoli ed esami» e ad «anzianita' o scelta con esame (facoltativo)»".
Il Regio D.L. 16 maggio 1926, n. 855, convertito senza modificazioni dalla L. 21 novembre 1926, n. 2147, ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che "Dagli esperimenti di cui all'art. 3 della legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito sono dispensati i tenenti colonnelli che durante la guerra 1915-1918 abbiano tenuto lodevolmente per almeno tre mesi in zona di operazione il comando di reggimento o di unita' organicamente devoluta al comando di un colonnello, oppure quelli che siano stati investiti con apposito provvedimento delle funzioni del grado superiore".
Il Regio D.L. 16 dicembre 1926, n. 2121, convertito con modificazioni dalla L. 22 novembre 1928, n. 2781, ha disposto (con l'art. 4, comma 4) che "E' abrogata nella tabella riportata nell'art. 3 della citata legge la colonna relativa al ruolo tecnico d'artiglieria".
Testo in vigore dal 1 gennaio 1927 al 4 marzo 1927
