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[1]La commissione centrale s'intende validamente costituita quando siano presenti almeno quattro dei suoi membri effettivi.

[2]Ciascun membro si pronuncia con voto palese ed il giudizio si ottiene con la maggioranza assoluta di voti.

[3]Nel caso di parita' di voti, il giudizio e' a favore dell'ufficiale preso in esame.

Testo in vigore dal 16 giugno 1934 al 19 luglio 1935

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1934-06-07;899~art10 · fonte del testo