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[1]La commissione centrale s'intende validamente costituita quando siano presenti almeno quattro dei suoi membri effettivi.
[2]Ciascun membro si pronuncia con voto palese ed il giudizio si ottiene con la maggioranza assoluta di voti.
[3]((Nel caso di parita' di voti, il giudizio e' a favore dell'ufficiale preso in esame)).
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 4 giugno 1936, n. 1250, convertito senza modificazioni dalla L. 10 febbraio 1937, n. 384, ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che "Le varianti agli articoli 8, 10 e 110 della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 27 dicembre 1935-XIV, n. 2171, si devono intendere entrate in vigore dal 31 dicembre 1935-XIV, data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regio decreto-legge medesimo".
Testo in vigore dal 1 luglio 1937 al 9 ottobre 2010
