Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 luglio 1935 al 4 luglio 1936. Leggi il testo vigente →
[1]La commissione centrale s'intende validamente costituita quando siano presenti almeno quattro dei suoi membri effettivi.
[2]Ciascun membro si pronuncia con voto palese ed il giudizio si ottiene con la maggioranza assoluta di voti.
[3]((Nel caso di parita' di voti, il giudizio e' sfavorevole all'ufficiale preso in esame)).
Testo in vigore dal 19 luglio 1935 al 4 luglio 1936
