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[1]Gli ufficiali delle categorie in congedo sono inscritti, a seconda della categoria cui appartengono, in altrettanti ruoli di anzianita':

[2]1° ufficiali dei CC. RR.;

[3]2° ufficiali di fanteria;

[4]3° ufficiali di cavalleria;

[5]4° ufficiali di artiglieria;

[6]5° ufficiali del genio;

[7]6° ufficiali medici;

[8]7° ufficiali chimici-farmacisti;

[9]8° ufficiali di commissariato;

[10]9° ufficiali di sussistenza;

[11]10° ufficiali di amministrazione;

[12]11° ufficiali veterinari.

[13]Gli ufficiali generali, e quelli dei servizi tecnici, dei centri rifornimento quadrupedi e dei depositi cavalli stalloni sono inscritti in altrettanti ruoli di anzianita', conformemente a quanto e' stabilito dall'articolo 23.

Testo in vigore dal 16 giugno 1934 al 19 luglio 1935

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urn:nir:stato:legge:1934-06-07;899~art112 · fonte del testo