Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 luglio 1935 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]Gli ufficiali delle categorie in congedo sono inscritti, a seconda della categoria cui appartengono, in altrettanti ruoli di anzianita':
[2]1° ufficiali dei CC. RR.;
[3]2° ufficiali di fanteria;
[4]3° ufficiali di cavalleria;
[5]4° ufficiali di artiglieria;
[6]5° ufficiali del genio;
[7]6° ufficiali medici;
[8]7° ufficiali chimici-farmacisti;
[9]8° ufficiali di commissariato;
[10]9° ufficiali di sussistenza;
[11]10° ufficiali di amministrazione;
[12]11° ufficiali veterinari.
[13]((12° ufficiali automobilisti)).
[14]Gli ufficiali generali, e quelli dei servizi tecnici, dei centri rifornimento quadrupedi e dei depositi cavalli stalloni sono inscritti in altrettanti ruoli di anzianita', conformemente a quanto e' stabilito dall'articolo 23.
Testo in vigore dal 19 luglio 1935 al 9 ottobre 2010
