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[1]L'avanzamento degli ufficiali in congedo - ad eccezione di quelli in congedo provvisorio, i quali non possono conseguire promozione - ha luogo ad anzianita' od a scelta come e' indicato nella tabella allegato B alla presente legge.

[2]Le autorita' giudicatrici per l'avanzamento, nel prendere in esame l'ufficiale, dovranno assicurarsi:

[3]1° - che egli possegga i requisiti prescritti dall'articolo 1;

[4]2° - che, anche per la sua posizione sociale e per la condotta tenuta durante il tempo passato in congedo, sia degno e meritevole di conseguire la promozione.

[5]Nessun ufficiale in congedo puo' essere promosso ad un grado superiore a quello massimo stabilito per la propria arma, corpo o servizio e per la propria categoria.

Testo in vigore dal 16 giugno 1934 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1934-06-07;899~art113 · fonte del testo