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[1]Il grado di generale di corpo di armata e quello di generale di divisione, e gradi corrispondenti, in ausiliaria e nella riserva sono conferiti, con decreto Reale, su proposta del Ministro per la guerra, sentito il Consiglio dei Ministri ed osservata la seguente procedura.

[2]Il Ministro per la guerra, dopo aver fissati i limiti di anzianita' entro i quali sono compresi gli ufficiali generali da prendere in esame nell'anno in corso, promuove dalla commissione centrale d'avanzamento il giudizio su un numero di ufficiali generali, per ogni grado e posizione, stabilito in relazione ai bisogni della efficienza dei ruoli.

[3]In tale numero non debbono essere compresi coloro che, a norma dell'articolo 117, non possono conseguire un ulteriore avanzamento: coloro che nell'attuale posizione siano stati definitivamente esclusi dall'avanzamento in base alle norme in vigore anteriormente alla presente legge; ed infine coloro i quali, gia' presi in esame, non siano stati designati per l'avanzamento stesso.

[4]Per pronunciare il proprio giudizio la commissione centrale n'avanzamento prende in esame i vari generali tenendo conto di tutti gli elementi di valutazione di cui dispone e basandosi sulle doti di capacita' di comando e di prestigio di ciascun generale.

[5]Per l'avanzamento di cui trattasi, valgono le norme degli articoli 5, 6, 7, 12, 21 e 22.

Testo in vigore dal 16 giugno 1934 al 1 luglio 1937

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1934-06-07;899~art126 · fonte del testo