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[1]((Gli ufficiali generali in ausiliaria e nella riserva possono essere promossi solo dopo che tutti i pari grado piu' anziani in servizio permanente del ruolo, corpo o servizio al quale appartengono abbiano conseguito l'avanzamento)).
[2]Essi non possono pero' conseguire gradi superiori a quelli massimi stabiliti alla, legge di ordinamento del Regio esercito per la propria arma, specialita', corpo o servizio.
Testo in vigore dal 1 luglio 1937 al 9 ottobre 2010
