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[1]((Gli ufficiali generali in ausiliaria e nella riserva non possono conseguire l'avanzamento se prima non siano stati promossi al grado superiore, a scelta ordinaria, gli ufficiali generali in servizio permanente, di pari grado e anzianita', del ruolo, corpo o servizio al quale appartengono)).
[2]Essi non possono pero' conseguire gradi superiori a quelli massimi stabiliti alla, legge di ordinamento del Regio esercito per la propria arma, specialita', corpo o servizio.
Testo in vigore dal 1 luglio 1934 al 1 luglio 1937
