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[1]((Gli ufficiali generali in ausiliaria e nella riserva non possono conseguire l'avanzamento se prima non siano stati promossi al grado superiore, a scelta ordinaria, gli ufficiali generali in servizio permanente, di pari grado e anzianita', del ruolo, corpo o servizio al quale appartengono)).

[2]Essi non possono pero' conseguire gradi superiori a quelli massimi stabiliti alla, legge di ordinamento del Regio esercito per la propria arma, specialita', corpo o servizio.

Testo in vigore dal 1 luglio 1934 al 1 luglio 1937

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 luglio 1934

Confronto con la versione in vigore dal 16 giugno 1934 al 1 luglio 1934. 25 parole tolte, 21 parole aggiunte.

Gli ufficiali generali in ausiliaria e nella riserva tolto: possono essere promossi, in deroga al disposto della lettera c) dell'articolo 114, quando sia promosso aggiunto: non possono conseguire l'avanzamento se prima non siano stati promossi al grado superiore, a scelta ordinaria tolto: un pari grado meno anzianoaggiunto: , gli ufficiali generali in servizio permanente tolto: effettivoaggiunto: , di pari grado e anzianita', del ruolo, corpo o servizio al quale appartengono tolto: e ne assumono l'anzianita'.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1934-06-07;899~art127 · fonte del testo