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[1]Gli ufficiali generali in ausiliaria e nella riserva possono essere promossi, in deroga al disposto della lettera c) dell'articolo 114, quando sia promosso a scelta ordinaria un pari grado meno anziano in servizio permanente effettivo del ruolo, corpo o servizio al quale appartengono e ne assumono l'anzianita'.

[2]Essi non possono pero' conseguire gradi superiori a quelli massimi stabiliti alla, legge di ordinamento del Regio esercito per la propria arma, specialita', corpo o servizio.

Testo in vigore dal 16 giugno 1934 al 1 luglio 1934

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urn:nir:stato:legge:1934-06-07;899~art127 · fonte del testo