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La mancanza di idoneita' fisica, temporanea o non, derivante da ferite, lesioni o malattie riportate in servizio e per cause di servizio, non impedisce la promozione, quando l'ufficiale abbia acquisito diritto alla promozione stessa prima del sopravvenire della non idoneita'.
Testo in vigore dal 16 giugno 1934 al 5 ottobre 1935
