Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 ottobre 1935 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →
((La morte dell'ufficiale o la mancanza di idoneita' fisica, temporanea o non, derivante da ferite, lesioni o malattie riportate in servizio o per causa di servizio, non impedisce la promozione quando l'ufficiale avrebbe potuto conseguire la promozione stessa prima del decesso o del sopravvenire della non idoneita')).
Testo in vigore dal 5 ottobre 1935 al 9 ottobre 2010
