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L'avanzamento ha luogo per arma, per corpo e servizio fino al grado di:

  • a)generale di divisione dei CC. RR. per l'arma dei CC. RR.;
  • b)generale di brigata, per il ruolo di comando delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, esclusi: i servizi tecnici (e cioe': servizio tecnico delle armi e munizioni, servizio studi ed esperienze del genio e servizio tecnico automobilistico), i centri rifornimento quadrupedi ed i depositi cavalli stalloni;
  • c)tenente colonnello, (od anche colonnello, per meriti eccezionali). per i ruoli di mobilitazione;
  • d)tenente generale per gli ufficiali del servizio tecnico delle armi e munizioni e del servizio studi ed esperienze de genio;
  • e)tenente generale, per gli ufficiali medici e di commissariato;
  • f)maggiore generale, per gli ufficiali del servizio tecnico automobilistico;
  • g)colonnello, per gli ufficiali di cavalleria e artiglieria del personale direttivo dei depositi cavalli stalloni e dei centri rifornimento quadrupedi;
  • h)colonnello per gli ufficiali chimici farmacisti, di amministrazione e veterinari;
  • i)tenente colonnello, per gli ufficiali di sussistenza.

Testo in vigore dal 16 giugno 1934 al 19 luglio 1935

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1934-06-07;899~art2 · fonte del testo