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((L'avanzamento ha luogo per arma, per corpo e servizio fino al grado di:
- a)generale di divisione dei carabinieri Reali, per l'arma dei carabinieri Reali;
- b)generale di brigata, per il ruolo di comando delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e del corpo automobilistico, esclusi: i servizi tecnici (e cioe': servizio tecnico delle armi e munizioni, servizio studi ed esperienze del genio e servizio tecnico automobilistico), i centri rifornimento quadrupedi e i depositi cavalli stalloni;
- c)tenente generale, per gli ufficiali del servizio tecnico delle armi e munizioni, del servizio studi ed esperienze del genio e del servizio tecnico automobilistico;
- d)tenente generale, per gli ufficiali medici e di commissariato;
- e)colonnello, per gli ufficiali: chimici-farmacisti, veterinari e di amministrazione; dei ruoli di mobilitazione delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio; dei depositi cavalli stalloni; dei centri rifornimento quadrupedi; del ruolo istituto geografico militare;
- f)tenente colonnello, per gli ufficiali di sussistenza e dei ruoli di mobilitazione dell'arma dei carabinieri Reali e del corpo automobilistico)).
Testo in vigore dal 20 dicembre 1937 al 9 ottobre 2010
