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[1]L'avanzamento ha luogo per arma, per corpo e servizio fino al grado di:
- a)generale di divisione dei CC. RR. per l'arma dei CC. RR.;
[2]((b) generale di brigata, per il ruolo di comando delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e del corpo automobilistico, esclusi: i servizi tecnici (e cioe': servizio tecnico delle armi e munizioni, servizio studi ed esperienze del genio e servizio tecnico automobilistico), i centri rifornimento quadrupedi e i depositi cavalli stalloni));
- c)((LETTERA SOPPRESSA DAL REGIO D.L. 16 GIUGNO 1937, N. 944, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 DICEMBRE 1937, N. 2373));
- d)tenente generale per gli ufficiali del servizio tecnico delle armi e munizioni e del servizio studi ed esperienze de genio;
- e)tenente generale, per gli ufficiali medici e di commissariato;
- f)maggiore generale, per gli ufficiali del servizio tecnico automobilistico;
[3]((g) colonnello, per gli ufficiali: dei ruoli di mobilitazione delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio; dei depositi cavalli stalloni e dei centri rifornimento quadrupedi; di amministrazione e veterinari; del ruolo istituto geografico militare; chimici-farmacisti del corpo sanitario));
- h)((LETTERA SOPPRESSA DAL REGIO D.L. 16 GIUGNO 1937, N. 944, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 DICEMBRE 1937, N. 2373));
[4]((i) tenente colonnello, per gli ufficiali: di sussistenza e del ruolo mobilitazione del corpo automobilistico));
- l)((LETTERA SOPPRESSA DAL REGIO D.L. 16 GIUGNO 1937, N. 944, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 DICEMBRE 1937, N. 2373));
- m)((LETTERA SOPPRESSA DAL REGIO D.L. 16 GIUGNO 1937, N. 944, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 DICEMBRE 1937, N. 2373)).
Testo in vigore dal 1 luglio 1937 al 20 dicembre 1937
