Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 luglio 1935 al 1 luglio 1937. Leggi il testo vigente →
[1]L'avanzamento ha luogo per arma, per corpo e servizio fino al grado di:
- a)generale di divisione dei CC. RR. per l'arma dei CC. RR.;
- b)generale di brigata, per il ruolo di comando delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, esclusi: i servizi tecnici (e cioe': servizio tecnico delle armi e munizioni, servizio studi ed esperienze del genio e servizio tecnico automobilistico), i centri rifornimento quadrupedi ed i depositi cavalli stalloni;
- c)tenente colonnello, (od anche colonnello, per meriti eccezionali). per i ruoli di mobilitazione;
- d)tenente generale per gli ufficiali del servizio tecnico delle armi e munizioni e del servizio studi ed esperienze de genio;
- e)tenente generale, per gli ufficiali medici e di commissariato;
- f)maggiore generale, per gli ufficiali del servizio tecnico automobilistico;
- g)colonnello, per gli ufficiali di cavalleria e artiglieria del personale direttivo dei depositi cavalli stalloni e dei centri rifornimento quadrupedi;
- h)colonnello per gli ufficiali chimici farmacisti, di amministrazione e veterinari;
- i)tenente colonnello, per gli ufficiali di sussistenza.
[2]((l) colonnello, per gli ufficiali automobilisti));
[3]((m) colonnello, per gli ufficiali del ruolo Istituto geografico militare)).
Testo in vigore dal 19 luglio 1935 al 1 luglio 1937
