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[1]((Il complesso delle vacanze di cui all'articolo precedente nei singoli ruoli e gradi' di ciascuna arma, corpo o servizio, considerati nelle annesse tabelle, deve, annualmente, raggiungere il numero stabilito dalle tabelle stesse.
[2]All'uopo il 1° gennaio di ogni anno il Ministro per la guerra - anche se venga a superare il numero delle vacanze stabilite per l'anno dalle annesse tabelle - effettua le vacanze di cui ai numeri 2° e 3° dell'articolo precedente, fermo restando, pero', che i trasferimenti a domanda nel ruolo mobilitazione ed i collocamenti a domanda fuori quadro o fuori organico potranno essere effettuati soltanto nel caso si verifichino le condizioni rispettivamente previste dal primo comma degli articoli 100 e 110. Qualora con tutte le dette vacanze, con quelle gia' verificatesi per trasferimenti in altri ruoli (eccettuato il ruolo di mobilitazione) e per le cause di cui al n. 1 dell'art. 27, con quelle che si debbono effettuare nell'anno per effetto dell'applicazione dell'art. 35 e con quelle costituite dalle promozioni si superi, alla data suddetta del 1° gennaio, il numero delle vacanze obbligatorie stabilito per l'anno dalle tabelle, l'eccedenza di vacanze e' colmata e computata con le norme dell'art. 29; se invece non si raggiunga tale numero, le vacanze ancora occorrenti sono effettuate applicando il disposto dell'art. 30.
[3]Tutte le vacanze che, per qualsiasi causa, si verifichino nell'anno, posteriormente alla data del 1° gennaio, sono rimandate all'anno successivo, secondo le norme dell'art. 29, salvo quelle derivanti dall'applicazione dell'art. 35 le quali sono invece calcolate nel numero di vacanze stabilito per l'anno in cui esse debbono effettuarsi, a norma di quanto disposto nel comma precedente.
[4]Nel grado di generale di corpo d'armata, compresi i comandanti designati di armata, le vacanze obbligatorie annuali sono formate - oltre che per le cause di cui al numero 1° dell'art. 27 - collocando fuori quadro:
- a)coloro che sono raggiunti dal limite di comando;
- b)coloro che sono designati personalmente dal Ministro per la guerra (sentito il parere della Commissione centrale di avanzamento per i generali di corpo d'armata che non sono comandanti designati di armata).
[5]E' in facolta' del Ministro di adottare il provvedimento di cui alla lettera b) anche quando, con il collocamento fuori quadro dei generali di cui alla lettera a) si venga a raggiungere o superare il numero di vacanze stabilito per l'anno dalla tabella allegato n. 1; l'eccedenza di vacanze e' colmata e computata con le norme di cui all'alt.29.
[6]Nei rimanenti gradi oltre i quali non si consegue promozione, le vacanze obbligatorie annuali sono formate - oltre che per le cause di cui al numero 1° dell'art. 27 e per effetto dell'applicazione dell'art. 35 - collocando fuori quadro i piu' anziani di eta', sempre quando nelle tabelle predette non sia specificatamente indicata la permanenza massima nel grado.
[7]A parita' di eta', si colloca fuori quadro l'ufficiale di maggiore anzianita' assoluta e relativa nel grado.
[8]Le modalita' con le quali si deve addivenire alla creazione delle vacanze e al loro ripianamento sono stabilite dalla presente legge e dal regolamento)).
Testo in vigore dal 1 luglio 1937 al 20 dicembre 1937
