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[1]Il complesso delle vacanze di cui all'articolo precedente nei singoli ruoli e gradi' di ciascuna arma, corpo o servizio, considerati nelle annesse tabelle, deve, annualmente, raggiungere il numero stabilito dalle tabelle stesse.
[2]((All'uopo il 30 giugno di ogni anno il Ministro per la guerra - anche se venga a superare il numero delle vacanze stabilite per l'anno dalle annesse tabelle - effettua le vacanze di cui ai numeri 2° e 3° dell'articolo precedente, con l'avvertenza che:
- a)per gli ufficiali generali ed i colonnelli, i collocamenti fuori quadro in applicazione dell'art. 35 debbono effettuarsi nel giorno in cui l'ufficiale compie effettivamente l'eta' stabilita dall'articolo stesso oppure - qualora l'ufficiale lo chieda - il 1° gennaio dell'anno suddetto;
- b)i trasferimenti a domanda nel ruolo mobilitazione ed i collocamenti a domanda fuori quadro o fuori organico potranno essere effettuati soltanto nel caso si verifichino le condizioni rispettivamente previste dal primo comma degli art. 100 e 110. Qualora con tutte le dette vacanze, con quelle gia' verificatesi per trasferimenti in altri ruoli (eccettuato il ruolo di mobilitazione) e per le cause di cui al n. 1 dell'art. 27, con quelle che ancora si debbono effettuare sino al 31 dicembre per effetto dell'applicazione dell'art. 35 e con quelle costituite dalle promozioni, si superi, alla data suddetta del 30 giugno, il numero delle vacanze obbligatorie stabilito per l'anno dalle tabelle, l'eccedenza di vacanze e' colmata e computata con le norme dell'art. 29; se invece non si raggiunga tale numero, le vacanze ancora occorrenti sono effettuate applicando il disposto dell'art. 30)).
[3]((Tutte le vacanze che, per qualsiasi causa, si verifichino nell'anno, posteriormente alla data del 30 giugno, sono rimandate all'anno successivo, secondo le norme dell'art. 29, salvo quelle derivanti dall'applicazione dell'art. 35 le quali sono invece calcolate nel numero di vacanze stabilite per l'anno in cui esse debbono effettuarsi, a norma di quanto e' disposto nel comma precedente)).
[4]Nel grado di generale di corpo d'armata, compresi i comandanti designati di armata, le vacanze obbligatorie annuali sono formate - oltre che per le cause di cui al numero 1° dell'art. 27 - collocando fuori quadro:
- a)coloro che sono raggiunti dal limite di comando;
- b)coloro che sono designati personalmente dal Ministro per la guerra (sentito il parere della Commissione centrale di avanzamento per i generali di corpo d'armata che non sono comandanti designati di armata).
[5]E' in facolta' del Ministro di adottare il provvedimento di cui alla lettera b) anche quando, con il collocamento fuori quadro dei generali di cui alla lettera a) si venga a raggiungere o superare il numero di vacanze stabilito per l'anno dalla tabella allegato n. 1; l'eccedenza di vacanze e' colmata e computata con le norme di cui all'alt.29.
[6]Nei rimanenti gradi oltre i quali non si consegue promozione, le vacanze obbligatorie annuali sono formate - oltre che per le cause di cui al numero 1° dell'art. 27 e per effetto dell'applicazione dell'art. 35 - collocando fuori quadro i piu' anziani di eta', sempre quando nelle tabelle predette non sia specificatamente indicata la permanenza massima nel grado.
[7]A parita' di eta', si colloca fuori quadro l'ufficiale di maggiore anzianita' assoluta e relativa nel grado.
[8]Le modalita' con le quali si deve addivenire alla creazione delle vacanze e al loro ripianamento sono stabilite dalla presente legge e dal regolamento. 7
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 6 luglio 1938, n. 1166, convertito senza modificazioni dalla L. 22 dicembre 1938, n. 2166, ha disposto (con l'art. 23, comma 1) che "In deroga alle norme contenute negli articoli 28 e 29 della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, quali risultano modificati dagli articoli 5 e 6 del presente decreto: a) le vacanze verificatesi nell'anno 1937 e rinviate al 30 giugno 1938-XVI, in applicazione degli articoli 29 della citata legge e 7 del presente decreto, si considerano, ai soli effetti dell'attribuzione della data di anzianita' ed esclusa ogni corresponsione di assegni arretrati, come verificatesi sotto la data del 1° gennaio 1938-XVI".
Testo in vigore dal 20 dicembre 1937 al 9 ottobre 2010
