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[1]Quando, a parere delle autorita' di cui all'art. 5 ed al 2° comma dell'art. 47, l'ufficiale - escluso il tenente - non possieda i requisiti per adempiere alle funzioni del grado superiore, le autorita' predette possono, con le norme e le modalita' stabilite nel regolamento, inoltrare nei suoi confronti proposta di collocamento fuori organico, se capitano, maggiore o tenente colonnello, o il collocamento fuori quadro, se ufficiale di grado diverso.

[2]Il giudizio decisivo sulla proposta di cui sopra spetta al Ministro per la guerra.

[3]((Il provvedimento contemplato nel presente articolo puo' essere effettuato solo per l'ufficiale che abbia almeno un anno di permanenza nel grado e non si trovi compreso nel numero degli ufficiali da esaminare in base al secondo comma dell'art. 20)).

Testo in vigore dal 31 dicembre 1938 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 31 dicembre 1938

Confronto con la versione in vigore dal 1 luglio 1937 al 31 dicembre 1938. 3 parole tolte, 3 parole aggiunte.

Il provvedimento contemplato tolto: dal aggiunto: nel presente articolo puo' essere effettuato solo per l'ufficiale che abbia almeno tolto: due anni aggiunto: un anno di permanenza nel grado e non si trovi compreso nel numero degli ufficiali da esaminare in base al secondo comma dell'art. 20.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1934-06-07;899~art30bis · fonte del testo