Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 luglio 1937 al 31 dicembre 1938. Leggi il testo vigente →

[1]((Quando, a parere delle autorita' di cui all'art. 5 ed al 2° comma dell'art. 47, l'ufficiale - escluso il tenente - non possieda i requisiti per adempiere alle funzioni del grado superiore, le autorita' predette possono, con le norme e le modalita' stabilite nel regolamento, inoltrare nei suoi confronti proposta di collocamento fuori organico, se capitano, maggiore o tenente colonnello, o il collocamento fuori quadro, se ufficiale di grado diverso.

[2]Il giudizio decisivo sulla proposta di cui sopra spetta al Ministro per la guerra.

[3]Il provvedimento contemplato dal presente articolo puo' essere effettuato solo per l'ufficiale che abbia almeno due anni di permanenza nel grado e non si trovi compreso nel numero degli ufficiali da esaminare in base al secondo comma dell'art. 20)).

Testo in vigore dal 1 luglio 1937 al 31 dicembre 1938

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1934-06-07;899~art30bis · fonte del testo