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[1]L'avanzamento per tutte le armi e corpi si effettua ad anzianita' od a scelta (ordinaria, speciale o per meriti eccezionali), come e' indicato nelle tabelle A e B.

[2]L'avanzamento ad anzianita' si effettua secondo l'ordine in cui gli ufficiali sono inscritti nei rispettivi ruoli.

[3]L'avanzamento a scelta (che richiede negli ufficiali il possesso di requisiti particolarmente spiccati) si effettua:

  • a)se a scelta ordinaria, secondo l'ordine in cui gli ufficiali sono inscritti nei rispettivi ruoli, di cui all'articolo 23;
  • b)se a scelta speciale, od a scelta per meriti eccezionali, promuovendo l'ufficiale con scavalcamento dei pari grado che lo precedono nel ruolo stesso.

Testo in vigore dal 16 giugno 1934 al 19 luglio 1935

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1934-06-07;899~art4 · fonte del testo