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[1]L'avanzamento per tutte le armi e corpi si effettua ad anzianita' od a scelta (ordinaria, speciale o per meriti eccezionali), come e' indicato nelle ((tabelle A, A-bis e B)).
[2]L'avanzamento ad anzianita' si effettua secondo l'ordine in cui gli ufficiali sono inscritti nei rispettivi ruoli.
[3]L'avanzamento a scelta (che richiede negli ufficiali il possesso di requisiti particolarmente spiccati) si effettua:
- a)se a scelta ordinaria, secondo l'ordine in cui gli ufficiali sono inscritti nei rispettivi ruoli, di cui all'articolo 23;
- b)se a scelta speciale, od a scelta per meriti eccezionali, promuovendo l'ufficiale con scavalcamento dei pari grado che lo precedono nel ruolo stesso.
Testo in vigore dal 19 luglio 1935 al 1 luglio 1937
