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[1]((L'avanzamento per tutte le armi, corpi e gradi si effettua ad anzianita' o a scelta (ordinaria o speciale) come e' indicato nelle tabelle A. e B.
[2]L'avanzamento ad anzianita' si effettua secondo l'ordine in cui gli ufficiali sono inscritti nei rispettivi ruoli.
[3]L'avanzamento a scelta (che richiede negli ufficiali il possesso di requisiti particolarmente spiccati) si effettua:
- a)se a scelta ordinaria, secondo l'ordine in cui gli ufficiali sono inscritti nei rispettivi ruoli, di cui all'art. 23;
- b)se a scelta speciale, promuovendo l'ufficiale con scavalcamento dei pari grado che lo precedono nel ruolo stesso.
[4]L'avanzamento, per tutte le armi, corpi e gradi si effettua altresi' «a scelta per meriti eccezionali» o, per i soli ruoli di mobilitazione «in via eccezionale», promuovendo in entrambi i casi l'ufficiale con scavalcamento dei pari grado che lo precedono nel ruolo stesso)).
Testo in vigore dal 1 luglio 1937 al 9 ottobre 2010
