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[1]((Alle proposte di avanzamento ai gradi di tenente, capitano, generale di brigata, o maggior generale, in servizio permanente, concorrono le autorita' giudicatrici, le quali esprimono:

[2]un giudizio di primo grado, un giudizio di secondo grado, ed eventualmente, un giudizio di terzo grado.

[3]L'ultimo dei giudizi espressi e' decisivo.

[4]L'avanzamento ai gradi di maggiore, di tenente colonnello e di colonnello in servizio permanente e' regolato dalle norme degli articoli 47, 49, 50 e 52; l'avanzamento al grado di generale di divisione o di tenente generale e di generale di corpo d'armata in servizio permanente si effettua con le norme dell'art. 40.

[5]Per i colonnelli e i generali il giudizio decisivo e' pronunciato dal Ministro per la guerra. Il Ministro per la guerra pronuncia altresi' il giudizio decisivo per i maggiori ed i tenenti colonnelli dichiarati non prescelti dalla Commissione centrale di avanzamento.

[6]Le modalita' per la compilazione delle proposte di avanzamento sono prescritte dalla presente legge e dal regolamento.

[7]Le autorita', giudicatrici sono stabilite dal Ministro per la guerra)).

Testo in vigore dal 1 luglio 1937 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 luglio 1937

Confronto con la versione in vigore dal 16 giugno 1934 al 1 luglio 1937. 80 parole tolte, 90 parole aggiunte in 9 capoversi.

Alle proposte di avanzamento ai tolto: vari gradi, fino a quello di aggiunto: gradi di tenente, capitano, generale di brigata tolto: o maggiore generale inclusoaggiunto: , o maggior generale, in servizio permanente, concorrono le autorita' giudicatrici tolto: prescritte dalla presente legge e dal regolamento, le quali esprimono:

un giudizio di tolto: 1° grado;

aggiunto: primo grado, un giudizio di tolto: 2° grado;

tolto: e, nei casi previsti dalla legge e dal regolamento aggiunto: secondo grado, ed eventualmente, un giudizio di tolto: 3° aggiunto: terzo grado.

tolto: Pero', per i tenenti colonnelli e per i colonnelliaggiunto: L'avanzamento ai gradi di maggiore, di tenente colonnello e di colonnello in servizio permanentetolto: , nonche' per i colonnelli delle categorie in congedo, il giudizio decisivo e' pronunciato al Ministro per la guerra.

tolto: Per aggiunto: e' regolato dalle norme degli articoli 47, 49, 50 e 52; l'avanzamento al grado di generale di divisione o di tenente generale e di generale di corpo d'armata tolto: si seguono le norme negli articoli 40 e 126, a seconda della categoria alla quale appartengono i generali presi in esame: aggiunto: in servizio permanente si effettua con le norme dell'art. 40.

aggiunto: Per i colonnelli e i generali il giudizio decisivo e' pronunciato dal Ministro per la guerra. aggiunto: Il Ministro per la guerra pronuncia altresi' il giudizio decisivo per i maggiori ed i tenenti colonnelli dichiarati non prescelti dalla Commissione centrale di avanzamento.

Le modalita' per la compilazione delle proposte di avanzamento sono prescritte dalla presente legge e dal regolamentoaggiunto: .

Mostra gli altri 1 capoversi cambiati

aggiunto: Le autorita', giudicatrici sono stabilite dal Ministro per la guerra.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1934-06-07;899~art5 · fonte del testo