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[1]((Alle proposte di avanzamento ai gradi di tenente, capitano, generale di brigata, o maggior generale, in servizio permanente, concorrono le autorita' giudicatrici, le quali esprimono:
[2]un giudizio di primo grado, un giudizio di secondo grado, ed eventualmente, un giudizio di terzo grado.
[3]L'ultimo dei giudizi espressi e' decisivo.
[4]L'avanzamento ai gradi di maggiore, di tenente colonnello e di colonnello in servizio permanente e' regolato dalle norme degli articoli 47, 49, 50 e 52; l'avanzamento al grado di generale di divisione o di tenente generale e di generale di corpo d'armata in servizio permanente si effettua con le norme dell'art. 40.
[5]Per i colonnelli e i generali il giudizio decisivo e' pronunciato dal Ministro per la guerra. Il Ministro per la guerra pronuncia altresi' il giudizio decisivo per i maggiori ed i tenenti colonnelli dichiarati non prescelti dalla Commissione centrale di avanzamento.
[6]Le modalita' per la compilazione delle proposte di avanzamento sono prescritte dalla presente legge e dal regolamento.
[7]Le autorita', giudicatrici sono stabilite dal Ministro per la guerra)).
Testo in vigore dal 1 luglio 1937 al 9 ottobre 2010
