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[1]Alle proposte di avanzamento ai vari gradi, fino a quello di generale di brigata o maggiore generale incluso, concorrono le autorita' giudicatrici prescritte dalla presente legge e dal regolamento, le quali esprimono:

[2]un giudizio di 1° grado;

[3]un giudizio di 2° grado;

[4]e, nei casi previsti dalla legge e dal regolamento, un giudizio di 3° grado.

[5]L'ultimo dei giudizi espressi e' decisivo.

[6]Pero', per i tenenti colonnelli e per i colonnelli in servizio permanente, nonche' per i colonnelli delle categorie in congedo, il giudizio decisivo e' pronunciato al Ministro per la guerra.

[7]Per l'avanzamento al grado di generale di divisione o di tenente generale e di generale di corpo d'armata si seguono le norme negli articoli 40 e 126, a seconda della categoria alla quale appartengono i generali presi in esame: il giudizio decisivo e' pronunciato dal Ministro per la guerra.

[8]Le modalita' per la compilazione delle proposte di avanzamento sono prescritte dalla presente legge e dal regolamento.

Testo in vigore dal 16 giugno 1934 al 1 luglio 1937

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1934-06-07;899~art5 · fonte del testo