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[1]((Per la valutazione ai fini dell'avanzamento dei tenenti colonnelli, dei colonnelli e dei generali e' costituita la Commissione centrale di avanzamento composta dai seguenti membri effettivi:
- a)capo di Stato Maggiore dell'esercito, quando non ricopra anche la carica di Sottosegretario di Stato per la guerra;
- b)quattro o piu' generali di corpo d'armata comandanti designati d'armata in servizio permanente nominati dal Ministro per la guerra)). 1
[2]La commissione centrale si intende validamente costituita quando siano presenti almeno quattro dei membri effettivi. La presidenza della commissione e' assunta dal Capo di stato maggiore dell'esercito se riveste il grado di Maresciallo d'Italia o ricopre la carica di designato per il comando di armata; in ogni altro caso, dal generale piu' anziano fra i membri effettivi presenti.
[3]Per i giudizi di avanzamento, ciascun membro si pronuncia con voto palese ed il giudizio si ottiene con la maggioranza assoluta dei voti; nel caso di parita' di voti, il giudizio e' a favore dell'ufficiale preso in esame.
[4]Per la graduatoria di merito vale quanto stabilito dall'articolo 16.
[5]E' in facolta' della commissione centrale di consultare, per chiarire fatti e circostanze riguardanti l'ufficiale da valutare:
- a)i comandanti di corpo d'armata e il comandante superiore delle truppe alpine;
- b)gli ispettori delle armi di fanteria, di artiglieria, del genio; il comandante generale dell'arma dei carabinieri Reali; l'ispettore superiore dei servizi tecnici; il tenente generale medico e quello commissario; l'ispettore del servizio ippico e veterinario; il capo del servizio di amministrazione; il capo del servizio veterinario, per gli ufficiali delle varie armi, corpo e servizi rispettivi;
- c)qualunque superiore in grado, tuttora in servizio permanente, che abbia o abbia avuto alle proprie dipendenze l'ufficiale da valutare.
[6]Tutte le autorita' consultate non hanno diritto a voto.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 2 ottobre 1940, n. 1369
1La L. 2 ottobre 1940, n. 1369 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 11 giugno 1940 e per tutta la durata della guerra.
Testo in vigore dal 26 ottobre 1940 al 6 maggio 1941
