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[1]Per la valutazione ai fini dell'avanzamento dei colonnelli e dei generali e' costituita la Commissione centrale di avanzamento, composta dai seguenti membri effettivi:
- a)Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, quando non ricopra anche la carica di Sottosegretario di Stato per la guerra;
- b)quattro o piu' generali nominati dal Ministro per la guerra che siano preposti a comandi di gruppo di armate o a comandi superiori di forze armate - ove tali comandi siano costituiti - nonche' a comandi di armata.
[2]E' in facolta' del Ministro per la guerra di nominare membri effettivi della Commissione: un Maresciallo d'Italia che ne abbia fatto parte col grado di generale d'armata; generali in servizio permanente che siano generali di armata o generali di corpo d'armata comandanti designati di armata.
[3]La Commissione centrale s'intende validamente costituita quando siano presenti almeno quattro dei membri effettivi. La presidenza della Commissione e' assunta dal Capo di Stato Maggiore dell'Esercito qualora rivesta il grado di Maresciallo d'Italia, di generale di armata o ricopra la carica di designato per il comando di armata e nessuno dei membri effettivi presenti abbia grado piu' elevato; in ogni altro caso, la presidenza e' assunta dal piu' elevato in grado dei membri effettivi presenti o, a parita' di grado, dal piu' anziano.10 11
[4]Per i giudizi di avanzamento, ciascun membro si pronuncia con voto palese ed il giudizio si ottiene con la maggioranza assoluta dei voti; nel caso di parita' di voti, il giudizio e' a favore dell'ufficiale preso in esame.
[5]Per la graduatoria di merito vale quanto stabilito dall'articolo 16.
[6]E' in facolta' della commissione centrale di consultare, per chiarire fatti e circostanze riguardanti l'ufficiale da valutare:
- a)i comandanti di corpo d'armata e il comandante superiore delle truppe alpine;
- b)gli ispettori delle armi di fanteria, di artiglieria, del genio, delle truppe motorizzate e corazzate; il comandante generale dell'arma dei carabinieri Reali; il capo del corpo automobilistico; i direttori superiori del servizio tecnico di artiglieria, del servizio tecnico del genio e del servizio tecnico della motorizzazione; il tenente generale medico e quello commissario; l'ispettore del servizio ippico e veterinario; il capo del servizio di amministrazione; il capo del servizio veterinario; ciascuno per gli ufficiali dell'arma, corpo o servizio rispettivo;8
- c)qualunque superiore in grado, tuttora in servizio permanente, che abbia o abbia avuto alle proprie dipendenze l'ufficiale da valutare.
[7]Tutte le autorita' consultate non hanno diritto a voto.
[8]12
Gli interventi su questo articolo(6)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 2 ottobre 1940, n. 1369
1La L. 2 ottobre 1940, n. 1369 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 11 giugno 1940 e per tutta la durata della guerra.
L. 7 aprile 1941, n. 299
3La L. 7 aprile 1941, n. 299 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 11 giugno 1940 e per tutta la durata della guerra.
Il D.L. 17 febbraio 1942, n. 151 convertito senza modificazioni dalla L. 5 maggio 1949, n. 178 ha disposto (con l'art. 45, comma 1) che la presente modifica ha effetto per la durata dell'attuale guerra; Ha inoltre disposto (con l'art. 48, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 20 gennaio 1942.
Il Regio D.L. 7 novembre 1942, n. 1660 convertito senza modificazioni dalla L. 15 marzo 1943, n. 189 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 novembre 1942.
Regio D.L. 28 maggio 1943, n. 587
11Il Regio D.L. 28 maggio 1943, n. 587 ha disposto (con l'art. 2, comma 6) che la presente modifica ha effetto dal 15 maggio 1943 e fino alla cessazione dell'attuale stato di guerra.
Regio D.L. 3 gennaio 1944, n. 7
12Il Regio D.L. 3 gennaio 1944, n. 7 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Commissione Centrale di avanzamento di cui all'art. 15 della Legge 9 maggio 1940, n. 370, e successive modificazioni, e' composta dei seguenti membri effettivi; a) Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, quando non ricopra anche la carica di Ministro o di Sottosegretario, di Stato per la Guerra; b) quattro o piu' generali scelti dal Ministro della Guerra fra i generali di armata o di corpo di armata comandanti designati di armata o di corpo di armata o incaricati del comando di corpo di armata, con precedenza, nei riguardi dei generali di armata o dei generali di corpo d'armata comandanti designati di armata, per quelli che hanno effettivo comando di armata. Della Commissione deve sempre far parte con voto consultivo il comandante di corpo di armata da cui dipende l'ufficiale da valutare. La presidenza della Commissione e' assunta dal generale piu' elevato in grado o piu' anziano fra i membri effettivi presenti. Qualora l'ufficiale da valutare rivesta grado superiore a generale di divisione, la Commissione e' validamente costituita coi soli generali di armata o designati di armata, qualunque sia il numero di essi".
Testo in vigore dal 15 gennaio 1944 al 22 dicembre 1955
