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[1]Per la valutazione ai fini dell'avanzamento dei tenenti colonnelli, dei colonnelli e dei generali e' costituita la Commissione centrale di avanzamento composta dai seguenti membri effettivi:
[2]((La commissione centrale si intende validamente costituita quando siano presenti almeno quattro dei membri effettivi. La presidenza della commissione e' assunta dal capo di stato maggiore dell'esercito se riveste il grado di Maresciallo d'Italia o di generale di armata o ricopre la carica di designato per il comando di armata; in ogni altro caso, dal generale piu' anziano fra i membri effettivi presenti. Qualora pero' il capo di stato maggiore dell'esercito ricopra la carica di designato per il comando di armata e fra i membri effettivi presenti vi sia un generale di armata, la presidenza della commissione spetta a quest'ultimo)).8
[3]Per i giudizi di avanzamento, ciascun membro si pronuncia con voto palese ed il giudizio si ottiene con la maggioranza assoluta dei voti; nel caso di parita' di voti, il giudizio e' a favore dell'ufficiale preso in esame.
[4]Per la graduatoria di merito vale quanto stabilito dall'articolo 16.
[5]E' in facolta' della commissione centrale di consultare, per chiarire fatti e circostanze riguardanti l'ufficiale da valutare:
- a)i comandanti di corpo d'armata e il comandante superiore delle truppe alpine; ((b) gli ispettori delle armi di fanteria, di artiglieria, del genio, delle truppe motorizzate e corazzate; il comandante generale dell'arma dei carabinieri Reali; il capo del corpo automobilistico; i direttori superiori del servizio tecnico di artiglieria, del servizio tecnico del genio e del servizio tecnico della motorizzazione; il tenente generale medico e quello commissario; l'ispettore del servizio ippico e veterinario; il capo del servizio di amministrazione; il capo del servizio veterinario; ciascuno per gli ufficiali dell'arma, corpo o servizio rispettivo));8
- c)qualunque superiore in grado, tuttora in servizio permanente, che abbia o abbia avuto alle proprie dipendenze l'ufficiale da valutare.
[6]Tutte le autorita' consultate non hanno diritto a voto.
Gli interventi su questo articolo(3)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 2 ottobre 1940, n. 1369
1La L. 2 ottobre 1940, n. 1369 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 11 giugno 1940 e per tutta la durata della guerra.
L. 7 aprile 1941, n. 299
3La L. 7 aprile 1941, n. 299 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 11 giugno 1940 e per tutta la durata della guerra.
Il D.L. 17 febbraio 1942, n. 151 convertito senza modificazioni dalla L. 5 maggio 1949, n. 178 ha disposto (con l'art. 45, comma 1) che la presente modifica ha effetto per la durata dell'attuale guerra; Ha inoltre disposto (con l'art. 48, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 20 gennaio 1942.
Testo in vigore dal 1 aprile 1942 al 9 febbraio 1943
