Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 dicembre 1955 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dalla l. 12 novembre 1955, n. 1137.
Abrogato dal 22 dicembre 1955
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Provvedimento abrogato dalla l. 12 novembre 1955, n. 1137.
Abrogato dal 22 dicembre 1955
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9 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 15 gennaio 1944 al 22 dicembre 1955. 394 parole tolte, 9 parole aggiunte in 12 capoversi.
tolto: Per la valutazione ai fini dell'avanzamento dei colonnelli e dei generali e' costituita la Commissione centrale di avanzamento, composta dai seguenti membri effettivi:
tolto: a) Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, quando non ricopra anche la carica di Sottosegretario di Stato per la guerra;
tolto: b) quattro o piu' generali nominati dal Ministro per la guerra che siano preposti a comandi di gruppo di armate o a comandi superiori di forze armate - ove tali comandi siano costituiti - nonche' a comandi di armata.
tolto: E' in facolta' del Ministro per la guerra di nominare membri effettivi della Commissione: un Maresciallo d'Italia che ne abbia fatto parte col grado di generale d'armata; generali in servizio permanente che siano generali di armata o generali di corpo d'armata comandanti designati di armata.
tolto: La Commissione centrale s'intende validamente costituita quando siano presenti almeno quattro dei membri effettivi. La presidenza della Commissione e' assunta dal Capo di Stato Maggiore dell'Esercito qualora rivesta il grado di Maresciallo d'Italia, di generale di armata o ricopra la carica di designato per il comando di armata e nessuno dei membri effettivi presenti abbia grado piu' elevato; in ogni altro caso, la presidenza e' assunta dal piu' elevato in grado dei membri effettivi presenti o, a parita' di grado, dal piu' anziano.
tolto: Per i giudizi di avanzamento, ciascun membro si pronuncia con voto palese ed il giudizio si ottiene con la maggioranza assoluta dei voti; nel caso di parita' di voti, il giudizio e' a favore dell'ufficiale preso in esame.
tolto: Per la graduatoria di merito vale quanto stabilito dall'articolo 16.
tolto: E' in facolta' della commissione centrale di consultare, per chiarire fatti e circostanze riguardanti l'ufficiale da valutare:
tolto: a) i comandanti di corpo d'armata e il comandante superiore delle truppe alpine;
tolto: b) gli ispettori delle armi di fanteria, di artiglieria, del genio, delle truppe motorizzate e corazzate; il comandante generale dell'arma dei carabinieri Reali; il capo del corpo automobilistico; i direttori superiori del servizio tecnico di artiglieria, del servizio tecnico del genio e del servizio tecnico della motorizzazione; il tenente generale medico e quello commissario; l'ispettore del servizio ippico e veterinario; il capo del servizio di amministrazione; il capo del servizio veterinario; ciascuno per gli ufficiali dell'arma, corpo o servizio rispettivo;
tolto: c) qualunque superiore in grado, tuttora in servizio permanente, che abbia o abbia avuto alle proprie dipendenze l'ufficiale da valutare.
tolto: Tutte le autorita' consultate non hanno diritto a voto.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 12 NOVEMBRE 1955, N. 1137
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1940-05-09;370~art15 · fonte del testo