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[1]((Per la valutazione ai fini dell'avanzamento dei tenenti colonnelli, colonnelli e generali, e' costituita la commissione centrale d'avanzamento composta dei seguenti membri effettivi:

  • a)Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, quando non rivesta anche la carica di Sottosegretario di Stato per la guerra;
  • b)quattro o piu' generali in servizio permanente nominati dal Ministro per la guerra che siano generali d'armata, o generali di corpo d'armata comandanti designati d'armata. Potra' essere nominato membro effettivo della Commissione un Maresciallo d'Italia che ne abbia gia' fatto parte col grado di generale d'armata.

[2]La Commissione centrale si intende validamente costituita quando siano presenti almeno quattro dei membri effettivi. La presidenza della Commissione e' assunta dal Capo di Stato Maggiore dell'Esercito qualora rivesta il grado di Maresciallo d'Italia, di generale di armata o ricopra la carica di designato per il comando d'armata e nessuno dei membri effettivi presenti abbia grado piu' elevato; in ogni altro caso, la presidenza e' assunta dal piu' elevato in grado dei membri effettivi presenti, o, a parita' di grado, dal piu' anziano)).10

[3]Per i giudizi di avanzamento, ciascun membro si pronuncia con voto palese ed il giudizio si ottiene con la maggioranza assoluta dei voti; nel caso di parita' di voti, il giudizio e' a favore dell'ufficiale preso in esame.

[4]Per la graduatoria di merito vale quanto stabilito dall'articolo 16.

[5]E' in facolta' della commissione centrale di consultare, per chiarire fatti e circostanze riguardanti l'ufficiale da valutare:

  • a)i comandanti di corpo d'armata e il comandante superiore delle truppe alpine;
  • b)gli ispettori delle armi di fanteria, di artiglieria, del genio, delle truppe motorizzate e corazzate; il comandante generale dell'arma dei carabinieri Reali; il capo del corpo automobilistico; i direttori superiori del servizio tecnico di artiglieria, del servizio tecnico del genio e del servizio tecnico della motorizzazione; il tenente generale medico e quello commissario; l'ispettore del servizio ippico e veterinario; il capo del servizio di amministrazione; il capo del servizio veterinario; ciascuno per gli ufficiali dell'arma, corpo o servizio rispettivo;8
  • c)qualunque superiore in grado, tuttora in servizio permanente, che abbia o abbia avuto alle proprie dipendenze l'ufficiale da valutare.

[6]Tutte le autorita' consultate non hanno diritto a voto.

Gli interventi su questo articolo(4)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 2 ottobre 1940, n. 1369

1

La L. 2 ottobre 1940, n. 1369 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 11 giugno 1940 e per tutta la durata della guerra.

L. 7 aprile 1941, n. 299

3

La L. 7 aprile 1941, n. 299 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 11 giugno 1940 e per tutta la durata della guerra.

8

Il D.L. 17 febbraio 1942, n. 151 convertito senza modificazioni dalla L. 5 maggio 1949, n. 178 ha disposto (con l'art. 45, comma 1) che la presente modifica ha effetto per la durata dell'attuale guerra; Ha inoltre disposto (con l'art. 48, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 20 gennaio 1942.

10

Il Regio D.L. 7 novembre 1942, n. 1660 convertito senza modificazioni dalla L. 15 marzo 1943, n. 189 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 novembre 1942.

Testo in vigore dal 9 febbraio 1943 al 23 luglio 1943

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 febbraio 1943

Confronto con la versione in vigore dal 1 aprile 1942 al 9 febbraio 1943. 71 parole tolte, 71 parole aggiunte in 4 capoversi.

Per la valutazione ai fini dell'avanzamento dei tenenti colonnelli, tolto: dei colonnelli e dei generali aggiunto: colonnelli e generali, e' costituita la tolto: Commissione centrale di avanzamento composta dai aggiunto: commissione centrale d'avanzamento composta dei seguenti membri effettivi:

a) Capo di Stato Maggiore tolto: dell'esercito aggiunto: dell'Esercito, quando non tolto: ricopra aggiunto: rivesta anche la carica di Sottosegretario di Stato per la guerra;

b) quattro o piu' generali in servizio permanentetolto: , nominati dal Ministro per la guerratolto: , che siano generali d'armataaggiunto: , o generali di corpo d'armata comandanti designati tolto: di armata aggiunto: d'armata. Potra' essere nominato membro effettivo della Commissione un Maresciallo d'Italia che ne abbia gia' fatto parte col grado di generale d'armata.

La tolto: commissione aggiunto: Commissione centrale si intende validamente costituita quando siano presenti almeno quattro dei membri effettivi. La presidenza della tolto: commissione aggiunto: Commissione e' assunta dal tolto: capo di stato maggiore dell'esercito se riveste aggiunto: Capo di Stato Maggiore dell'Esercito qualora rivesta il grado di Maresciallo d'Italia tolto: oaggiunto: , di generale di armata o tolto: ricopre aggiunto: ricopra la carica di designato per il comando tolto: di armata aggiunto: d'armata e nessuno dei membri effettivi presenti abbia grado piu' elevato; in ogni altro caso, tolto: dal generale piu' anziano fra i aggiunto: la presidenza e' assunta dal piu' elevato in grado dei membri effettivi presentitolto: . Qualora pero' il capo di stato maggiore dell'esercito ricopra la carica di designato per il comando di armata e fra i membri effettivi presenti vi sia un generale di armata, la presidenza della commissione spetta a quest'ultimoaggiunto: , o, a parita' di grado, dal piu' anziano.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il Regio D.L. 7 novembre 1942, n. 1660 convertito senza modificazioni dalla L. 15 marzo 1943, n. 189 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 novembre 1942.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1940-05-09;370~art15 · fonte del testo