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[1]Il generale di divisione di cui all'articolo 8 nonche' il colonnello, il tenente colonnello, il capitano ed il tenente dei ruoli delle armi dei carabinieri Reali, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio, iscritti sui quadri di avanzamento, non possono conseguire la promozione se non abbiano compiuti i seguenti periodi di comando:
[2]Generale di divisione.
[3]Un anno di comando di divisione, o incarico corrispondente da determinarsi dal Ministro per la guerra, complessivamente compiuto nei gradi di generale di brigata e di generale di divisione.
[4]Arma dei carabinieri Reali.
[5]Colonnello: due anni di comando di legione od in incarichi da determinarsi dal Ministro per la guerra.
[6]Tenente colonnello: due anni (complessivamente compiuti nei gradi di tenente colonnello e di maggiore) di comando di reparto corrispondente al proprio grado od in incarichi da determinarsi dal Ministro per la guerra ed un anno, compiuto nel grado di tenente colonnello, nella carica di relatore od in incarichi da determinarsi dal Ministro per la guerra.
[7]Capitano: due anni di comando di reparto corrispondente al proprio grado od in incarichi da determinarsi dal Ministro per la guerra.
[8]Tenente: due anni di comando di reparto corrispondente al proprio grado od in incarichi da determinarsi dal Ministro per la guerra.
[9]Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.
[10]Colonnello: due anni (18 mesi per i colonnelli del genio) di comando di reggimento od incarico corrispondente da determinarsi dal Ministro per la guerra.
[11]Tenente colonnello: due anni (complessivamente compiuti nei gradi di tenente colonnello e di maggiore) di comando di reparto corrispondente al proprio grado.
[12]Capitano: due anni di comando di reparto corrispondente al proprio grado.
[13]Tenente: due anni di comando di reparto corrispondente al proprio grado.
[14]Agli effetti del presente articolo, sono considerati validi, per il grado di cui l'ufficiale ha l'incarico, i periodi di comando compiuti da ufficiali incaricati del grado superiore ai sensi del precedente articolo 31 e da ufficiali che abbiano ottenuto, con decreto Reale o con disposizione ministeriale, l'incarico delle funzioni del grado superiore.
[15]In caso di eccezionali esigenze, potranno essere determinati, con decreto Reale su proposta del Ministro per la guerra, gli incarichi che possano tener luogo dei periodi di comando e potra' anche essere ridetta, la durata dei periodi stessi stabilita dal presente articolo.
[16]E' in facolta' del Ministro per la guerra di ridurre, sino ad un minimo di un anno, su proposta delle autorita' gerarchiche, la durata del periodo di comando per l'ufficiale che, per eccezionali esigenze di servizio, non possa ultimare il periodo stesso.
Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 9 ottobre 1941
