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[1]Il generale di divisione di cui all'articolo 8 nonche' il colonnello, il tenente colonnello, il capitano ed il tenente dei ruoli delle armi dei carabinieri Reali, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio, iscritti sui quadri di avanzamento, non possono conseguire la promozione se non abbiano compiuti i seguenti periodi di comando:

[2]Generale di divisione.

[3]Un anno di comando di divisione, o incarico corrispondente da determinarsi dal Ministro per la guerra, complessivamente compiuto nei gradi di generale di brigata e di generale di divisione.

[4]Arma dei carabinieri Reali.

[5]Colonnello: due anni di comando di legione od in incarichi da determinarsi dal Ministro per la guerra.

[6]Tenente colonnello: due anni (complessivamente compiuti nei gradi di tenente colonnello e di maggiore) di comando di reparto corrispondente al proprio grado od in incarichi da determinarsi dal Ministro per la guerra ed un anno, compiuto nel grado di tenente colonnello, nella carica di relatore od in incarichi da determinarsi dal Ministro per la guerra.

[7]Capitano: due anni di comando di reparto corrispondente al proprio grado od in incarichi da determinarsi dal Ministro per la guerra.

[8]Tenente: due anni di comando di reparto corrispondente al proprio grado od in incarichi da determinarsi dal Ministro per la guerra.

[9]Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.

[10]Colonnello: due anni (18 mesi per i colonnelli del genio) di comando di reggimento od incarico corrispondente da determinarsi dal Ministro per la guerra.

[11]Tenente colonnello: due anni (complessivamente compiuti nei gradi di tenente colonnello e di maggiore) di comando di reparto corrispondente al proprio grado.

[12]Capitano: due anni di comando di reparto corrispondente al proprio grado.

[13]Tenente: due anni di comando di reparto corrispondente al proprio grado.

[14]Agli effetti del presente articolo, sono considerati validi, per il grado di cui l'ufficiale ha l'incarico, i periodi di comando compiuti da ufficiali incaricati del grado superiore ai sensi del precedente articolo 31 e da ufficiali che abbiano ottenuto, con decreto Reale o con disposizione ministeriale, l'incarico delle funzioni del grado superiore.

[15]In caso di eccezionali esigenze, potranno essere determinati, con decreto Reale su proposta del Ministro per la guerra, gli incarichi che possano tener luogo dei periodi di comando e potra' anche essere ridetta, la durata dei periodi stessi stabilita dal presente articolo.

[16]E' in facolta' del Ministro per la guerra di ridurre, sino ad un minimo di un anno, su proposta delle autorita' gerarchiche, la durata del periodo di comando per l'ufficiale che, per eccezionali esigenze di servizio, non possa ultimare il periodo stesso. 6

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio Decreto 1 agosto 1941, n. 999

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Il Regio Decreto 1 agosto 1941, n. 999 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "A decorrere dalla data del presente decreto e fino a sei mesi dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra, fermo restando il disposto dell'art. 1 lettera b) della legge 9 ottobre 1940-XVIII, n. 1369, i periodi di comando stabiliti dall'art. 32 della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370, sono ridotti a dodici mesi".

Testo in vigore dal 9 ottobre 1941 al 11 giugno 1948

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 ottobre 1941

Confronto con la versione in vigore dal 15 maggio 1940 al 9 ottobre 1941.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Regio Decreto 1 agosto 1941, n. 999

    Il Regio Decreto 1 agosto 1941, n. 999 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "A decorrere dalla data del presente decreto e fino a sei mesi dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra, fermo restando il disposto dell'art. 1 lettera b) della legge 9 ottobre 1940-XVIII, n. 1369, i periodi di comando stabiliti dall'art. 32 della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370, sono ridotti a dodici mesi".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1940-05-09;370~art32 · fonte del testo