Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 dicembre 1955 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dalla l. 12 novembre 1955, n. 1137.
Abrogato dal 22 dicembre 1955
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Provvedimento abrogato dalla l. 12 novembre 1955, n. 1137.
Abrogato dal 22 dicembre 1955
L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
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5 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 11 giugno 1948 al 22 dicembre 1955. 415 parole tolte, 9 parole aggiunte in 16 capoversi.
tolto: Il generale di divisione di cui all'articolo 8 nonche' il colonnello, il tenente colonnello, il capitano ed il tenente dei ruoli delle armi dei carabinieri Reali, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio, iscritti sui quadri di avanzamento, non possono conseguire la promozione se non abbiano compiuti i seguenti periodi di comando:
tolto: Generale di divisione.
tolto: Un anno di comando di divisione, o incarico corrispondente da determinarsi dal Ministro per la guerra, complessivamente compiuto nei gradi di generale di brigata e di generale di divisione.
tolto: Arma dei carabinieri Reali.
tolto: Colonnello: due anni di comando di legione od in incarichi da determinarsi dal Ministro per la guerra.
tolto: Tenente colonnello: due anni (complessivamente compiuti nei gradi di tenente colonnello e di maggiore) di comando di reparto corrispondente al proprio grado od in incarichi da determinarsi dal Ministro per la guerra ed un anno, compiuto nel grado di tenente colonnello, nella carica di relatore od in incarichi da determinarsi dal Ministro per la guerra.
tolto: Capitano: due anni di comando di reparto corrispondente al proprio grado od in incarichi da determinarsi dal Ministro per la guerra.
tolto: Tenente: due anni di comando di reparto corrispondente al proprio grado od in incarichi da determinarsi dal Ministro per la guerra.
tolto: Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.
tolto: Colonnello: due anni (18 mesi per i colonnelli del genio) di comando di reggimento od incarico corrispondente da determinarsi dal Ministro per la guerra.
tolto: Tenente colonnello: due anni (complessivamente compiuti nei gradi di tenente colonnello e di maggiore) di comando di reparto corrispondente al proprio grado.
tolto: Capitano: due anni di comando di reparto corrispondente al proprio grado.
tolto: Tenente: due anni di comando di reparto corrispondente al proprio grado.
tolto: Agli effetti del presente articolo, sono considerati validi, per il grado di cui l'ufficiale ha l'incarico, i periodi di comando compiuti da ufficiali incaricati del grado superiore ai sensi del precedente articolo 31 e da ufficiali che abbiano ottenuto, con decreto Reale o con disposizione ministeriale, l'incarico delle funzioni del grado superiore.
tolto: In caso di eccezionali esigenze, potranno essere determinati, con decreto Reale su proposta del Ministro per la guerra, gli incarichi che possano tener luogo dei periodi di comando e potra' anche essere ridetta, la durata dei periodi stessi stabilita dal presente articolo.
tolto: E' in facolta' del Ministro per la guerra di ridurre, sino ad un minimo di un anno, su proposta delle autorita' gerarchiche, la durata del periodo di comando per l'ufficiale che, per eccezionali esigenze di servizio, non possa ultimare il periodo stesso.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 12 NOVEMBRE 1955, N. 1137
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1940-05-09;370~art32 · fonte del testo