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[1]Sono considerati esclusi dall'avanzamento:

  • a)gli ufficiali giudicati non idonei all'avanzamento dalle competenti Commissioni o esclusi a mente dell'art. 26;
  • b)gli ufficiali cancellati dai quadri di avanzamento come all'art. 29;
  • c)gli ufficiali che presi in esame per la scelta comparativa e giudicati idonei non sono iscritti nel quadro di avanzamento quando il numero degli inscritti nel quadro e' superiore a quello corrispondente alla loro sede di anzianita';
  • d)gli ufficiali che non abbiano potuto essere scrutinati per mancanza delle condizioni di imbarco o di carica prescritti per il loro grado e corpo, a meno che tale mancanza non sia dovuta a cause derivanti da motivi di servizio o da infermita' temporanee provenienti dal servizio.

[2]Per l'applicazione dell'art. 30 della legge sullo stato degli ufficiali in data 11 marzo 1926, n. 397, si intenderanno esclusi definitivamente dall'avanzamento;

[3]1° gli ammiragli di divisione, i contrammiragli e gli ufficiali dei gradi corrispondenti, che per una volta sola siano nelle condizioni del comma a) o del comma b);

[4]2° i capitani di vascello, i capitani di fregata e gli ufficiali dei gradi corrispondenti, che per una sola volta siano nelle condizioni o del comma a) o del comma b), o che per due volte consecutive o non consecutive, alla distanza non inferiore a dieci mesi siano nelle condizioni del comma c);

[5]3° i capitani di corvetta e gradi corrispondenti che si trovino in una delle condizioni previste dai comma a) e b) per due volte consecutive o non consecutive, a distanza non inferiore a dieci mesi;

[6]4° i capitani di corvetta e gradi corrispondenti, che per tre volte consecutive o non consecutive, a distanza non inferiore a venti mesi fra la prima e l'ultima, si trovino nelle condizioni del comma c), o che si trovino una volta nelle condizioni del comma a) o b) e due volte in quelle del comma c);

[7]5° tutti gli ufficiali di ogni corpo o grado che si trovino per quattro volte consecutive o non consecutive alla distanza non inferiore a trenta mesi fra la prima e l'ultima, nelle condizioni del comma d).

[8]Ai tenenti di vascello e gradi corrispondenti si applicano le norme dell'art. 43. Ai capitani di fregata e gradi corrispondenti, che si trovino per due volte consecutive o non consecutive a distanza non inferiore a 10 mesi nella condizione del comma c) si applicano gli articoli 50 e 51.

[9]------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di modifica da parte del Regio D.L. 26 settembre 1926, n. 1650, convertito senza modificazioni dalla L. 21 luglio 1927, n. 1551, e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo dello stesso.

Testo in vigore dal 15 luglio 1926 al 30 luglio 1926

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1926-07-08;1179~art33 · fonte del testo