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[1]((Sono da considerarsi esclusi dall'avanzamento:

  • a)gli ufficiali giudicati non idonei all'avanzamento dalle competenti Commissioni di avanzamento, o esclusi a mente dell'art. 26;
  • b)gli ufficiali cancellati dai quadri di avanzamento come all'art. 29;
  • c)gli ufficiali che presi in esame per la scelta comparativa e giudicati idonei non sono iscritti nel quadro stesso, mentre vi sono iscritti ufficiali di loro meno anziani.

[2]Per l'applicazione dell'art. 39 della legge sullo stato degli ufficiali in data 11 marzo 1926, n. 397, s'intenderanno definitivamente esclusi dall'avanzamento:

[3]1° i contrammiragli, gli ufficiali dei gradi corrispondenti ed i capitani di vascello, che si trovino per una volta sola nelle condizioni del comma a) o del comma b);

[4]2° i colonnelli dei vari corpi della Regia marina, i capitani di fregata, e gli ufficiali dei gradi corrispondenti, che per una volta sola siano nelle condizioni del comma a) o del comma b) o che per due volte consecutive alla distanza non inferiore a 10 mesi si trovino nelle condizioni del comma c).

[5]I capitani di vascello che si trovino per due volte consecutive o non consecutive, a distanza non inferiore a 10 mesi, nelle condizioni del comma c), sono mantenuti in servizio effettivo, occupando altrettanti posti del ruolo organico, ma non sono piu' presi in esame per i successivi scrutini;

[6]3° i capitani di corvetta e gradi corrispondenti, che si trovino in una delle condizioni previste dai commi a) e b) per due volte consecutive o non consecutive, a distanza non inferiore a 10 mesi; ovvero che per tre volte consecutive o non consecutive, a distanza non inferiore a 20 mesi fra la prima e l'ultima, si trovino nelle condizioni del comma c), o che si trovino una volta nelle condizioni del comma a), o b), e due volte in quelle del comma c).

[7]Ai tenenti di vascello e gradi corrispondenti si applicano le norme dell'art. 43. Ai capitani di fregata e gradi corrispondenti che si trovino per due volte consecutive o non consecutive, a distanza non inferiore a 10 mesi, nelle condizioni del comma c) si applicano gli articoli 50 e 51)). 5

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

5

Il Regio D.L. 8 novembre 1928, n. 2482, convertito senza modificazioni dalla L. 27 dicembre 1928, n. 3328, ha disposto (con l'art. 33, comma 1) che le disposizioni che riguardano l'avanzamento degli ufficiali della Regia marina sono applicabili ai quadri ordinari di avanzamento da compilarsi entro il 1928.

Testo in vigore dal 21 novembre 1928 al 27 novembre 1929

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 novembre 1928

Confronto con la versione in vigore dal 21 dicembre 1927 al 21 novembre 1928. 144 parole tolte, 95 parole aggiunte in 12 capoversi.

Sono tolto: considerati aggiunto: da considerarsi esclusi dall'avanzamento:

a) gli ufficiali giudicati non idonei all'avanzamento dalle competenti Commissioni aggiunto: di avanzamento, o esclusi a mente dell'art. 26;

c) gli ufficiali che presi in esame per la scelta comparativa e giudicati idonei non sono iscritti nel quadro tolto: di avanzamento quando il numero degli inscritti nel quadro e' superiore a quello corrispondente alla loro sede di anzianita';

tolto: d) gli ufficiali che non abbiano potuto essere scrutinati per mancanza delle condizioni di imbarco o di carica prescritti per il loro grado e corpo, a meno che tale mancanza non sia dovuta a cause derivanti da motivi di servizio o da infermita' temporanee provenienti dal servizio aggiunto: stesso, mentre vi sono iscritti ufficiali di loro meno anziani.

tolto: peraggiunto: Per l'applicazione dell'art. 39 della legge sullo stato degli ufficiali in data 11 marzo 1926, n. 397, tolto: si intenderanno esclusi definitivamente dall'avanzamento; aggiunto: s'intenderanno definitivamente esclusi dall'avanzamento:

1°tolto: ..., i contrammiragli e aggiunto: i contrammiragli, gli ufficiali dei gradi corrispondentitolto: , che aggiunto: ed i capitani di vascello, che si trovino per una volta sola tolto: siano nelle condizioni del comma a) o del comma b);

2° i tolto: capitani di vascello aggiunto: colonnelli dei vari corpi della Regia marina, i capitani di fregataaggiunto: , e gli ufficiali dei gradi corrispondenti, che per una tolto: sola volta aggiunto: volta sola siano nelle condizioni tolto: o del comma a) o del comma b)tolto: , o che per due volte consecutive aggiunto: alla distanza non inferiore a 10 mesi si trovino nelle condizioni del comma c).

aggiunto: I capitani di vascello che si trovino per due volte consecutive o non consecutive, tolto: alla aggiunto: a distanza non inferiore a tolto: dieci mesi siano aggiunto: 10 mesi, nelle condizioni del comma c)aggiunto: , sono mantenuti in servizio effettivo, occupando altrettanti posti del ruolo organico, ma non sono piu' presi in esame per i successivi scrutini;

Mostra gli altri 4 capoversi cambiati

3° i capitani di corvetta e gradi corrispondentiaggiunto: , che si trovino in una delle condizioni previste dai tolto: comma aggiunto: commi a) e b) per due volte consecutive o non consecutive, a distanza non inferiore a tolto: dieci mesi;

tolto: 4° i capitani di corvetta e gradi corrispondenti, aggiunto: 10 mesi; ovvero che per tre volte consecutive o non consecutive, a distanza non inferiore a tolto: venti aggiunto: 20 mesi fra la prima e l'ultima, si trovino nelle condizioni del comma c), o che si trovino una volta nelle condizioni del comma a)aggiunto: , o b)aggiunto: , e due volte in quelle del comma c)tolto: ;

tolto: 5° tutti gli ufficiali di ogni corpo o grado che si trovino per quattro volte consecutive o non consecutive alla distanza non inferiore a trenta mesi fra la prima e l'ultima, nelle condizioni del comma d) eccezione fatta per gli ufficiali inferiori.

Ai tenenti di vascello e gradi corrispondenti si applicano le norme dell'art. 43. Ai capitani di fregata e gradi corrispondentitolto: , che si trovino per due volte consecutive o non consecutiveaggiunto: , a distanza non inferiore a 10 mesi tolto: nella condizioneaggiunto: , nelle condizioni del comma c) si applicano gli articoli 50 e 51.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il Regio D.L. 8 novembre 1928, n. 2482, convertito senza modificazioni dalla L. 27 dicembre 1928, n. 3328, ha disposto (con l'art. 33, comma 1) che le disposizioni che riguardano l'avanzamento degli ufficiali della Regia marina sono applicabili ai quadri ordinari di avanzamento da compilarsi entro il 1928.

urn:nir:stato:legge:1926-07-08;1179~art33 · fonte del testo