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[1]((Sono da considerarsi esclusi dall'avanzamento:
- a)gli ufficiali giudicati non idonei all'avanzamento dalle competenti Commissioni di avanzamento, o esclusi a mente dell'art. 26;
- b)gli ufficiali cancellati dai quadri di avanzamento come all'art. 29;
- c)gli ufficiali che presi in esame per la scelta comparativa e giudicati idonei non sono iscritti nel quadro stesso, mentre vi sono iscritti ufficiali di loro meno anziani.
[2]Per l'applicazione dell'art. 39 della legge sullo stato degli ufficiali in data 11 marzo 1926, n. 397, s'intenderanno definitivamente esclusi dall'avanzamento:
[3]1° i contrammiragli, gli ufficiali dei gradi corrispondenti ed i capitani di vascello, che si trovino per una volta sola nelle condizioni del comma a) o del comma b);
[4]2° i colonnelli dei vari corpi della Regia marina, i capitani di fregata, e gli ufficiali dei gradi corrispondenti, che per una volta sola siano nelle condizioni del comma a) o del comma b) o che per due volte consecutive alla distanza non inferiore a 10 mesi si trovino nelle condizioni del comma c).
[5]I capitani di vascello che si trovino per due volte consecutive o non consecutive, a distanza non inferiore a 10 mesi, nelle condizioni del comma c), sono mantenuti in servizio effettivo, occupando altrettanti posti del ruolo organico, ma non sono piu' presi in esame per i successivi scrutini;
[6]3° i capitani di corvetta e gradi corrispondenti, che si trovino in una delle condizioni previste dai commi a) e b) per due volte consecutive o non consecutive, a distanza non inferiore a 10 mesi; ovvero che per tre volte consecutive o non consecutive, a distanza non inferiore a 20 mesi fra la prima e l'ultima, si trovino nelle condizioni del comma c), o che si trovino una volta nelle condizioni del comma a), o b), e due volte in quelle del comma c).
[7]Ai tenenti di vascello e gradi corrispondenti si applicano le norme dell'art. 43. Ai capitani di fregata e gradi corrispondenti che si trovino per due volte consecutive o non consecutive, a distanza non inferiore a 10 mesi, nelle condizioni del comma c) si applicano gli articoli 50 e 51)). 5
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 8 novembre 1928, n. 2482, convertito senza modificazioni dalla L. 27 dicembre 1928, n. 3328, ha disposto (con l'art. 33, comma 1) che le disposizioni che riguardano l'avanzamento degli ufficiali della Regia marina sono applicabili ai quadri ordinari di avanzamento da compilarsi entro il 1928.
Testo in vigore dal 21 novembre 1928 al 27 novembre 1929
